Trasferta
QUESITO
Nel caso in cui il personale inviato in trasferta subisca un infortunio, quale
trattamento economico gli compete? In particolare la trasferta rientra nel
novero delle competenze accessorie per il calcolo della media dei tre mesi
precedenti?
Leonardo Varraso R.L. Chivasso - gennaio 2007
RISPOSTA
Il CCNL vigente non lascia molti spazi interpretativi proprio perché non vengono
più richiamate le precedenti disposizioni in materia di competenze accessorie.
Per il caso in questione si applica il punto 3 dell'Art. 27 che al secondo
capoverso, recita testualmente "...Per tutta la durata del periodo di
conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l'azienda provvederà ad
integrare mensilmente il trattamento di cui sopra, al 100% della retribuzione
calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l'assenza, ad eccezione
del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell'indennità di
trasferimento e dell'indennità di mobilità individuale." La norma vigente quindi
esclude molto chiaramente la possibilità che in passato, per alcuni casi
particolari, veniva riconosciuta. Del resto, negli articoli 72 e 73, relativi
alla trasferta, all'assenza dalla residenza, al trasferimento individuale, viene
ripetuto il concetto che "i rimborsi e le indennità definite sono escluse dal
calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e /o di
contratto."
Il CCNL vigente ha segnato un cambio di regime in tutti sensi, perciò, tutte le
disposizioni di legge che venivano richiamate nei precedenti contratti e per
questa ragione continuavano ad avere cogenza per il nostro rapporto di lavoro,
oggi non lo sono più e per questa stessa ragione hanno perso del tutto la loro
efficacia. Possiamo dire che l'adoziane del vigente CCNL abbia realizzato
appieno il percorso di delegificazione avviato con la legge 210/85 che prevedeva
appunto la trasformazione del rapporto di lavoro e di tutte le norme di legge
che lo regolavano, sostituendole con le norme di carattere contrattuale.