Riserva
QUESITO
Desiderei conoscere quali sono i compiti e l'utilizzazione del P.d.M. di
riserva, se questo personale può essere utilizzato per i più svariati motivi dal
Capo Deposito al 303 ( vedi aiutare personale in turno nelle visite ridotte,
eseguire numerose visite macchina nel proprio periodo di riserva, effettuare
manovre tra deposito e stazione per cambio di materiale ai treni). Tutte queste
cose avvengono quotidianamente nel Deposito di Sassari. Personalmente ritengo
che siano un abuso in modo particolare le V.M. che se non ricordo male al P.d.M.
di riserva non se ne possono comandare più di una.
Giacomo Pesca - IA Sassari
RISPOSTA
Durante il servizio di riserva, il personale può essere comandato ad effettuare
servizi di turno, fuori turno, straordinari, oppure ad effettuare le operazioni
accessorie o spostamenti di mezzi tra il deposito e la stazioni o tra le
stazioni, in quanto sono mansioni che rientrano nella definizione propria del
profilo professionale. Il personale non può essere comandato in mansioni
inferiori, tipiche di altri profili professionali, come potrebbe essere ad
esempio la manovra. Per quanto riguarda specificamente le visite macchina (per i
mezzi ai quali è ancora prevista) rammentiamo che il nuovo CCNL ha introdotto
innovazioni solo per quanto riguarda la parte economica (il compenso specifico è
stato riassorbito per generare altri istituti salariali), mentre ha confermato
le previgenti normative in merito alle visite ai mezzi di trazione. A tale
proposito precisiamo che il P.d.M. è tenuto ad eseguire una sola VM, mentre una
seconda VM dovrà essere eseguita nel caso in cui si venga comandati ad
effettuare un servizio di condotta che prevede già in programmazione
l’effettuazione di tale visita. Nel caso in cui non sussistessero tali
condizioni, il C.D. non potrà comandare una seconda visita e, comunque, il
personale potrà rifiutarsi di effettuarla perché non prevista dalle norme.
QUESITO
Sono un macchinista della cargo di Verona il giorno 26 dicembre il mio impianto
mi ha ordinato di fare due ore di riserva così non prendo né il recupero della
festività (con meno di tre ore ne danno solo mezza ) ed inoltre non prendo
neanche la riserva . Mi chiedo è possibile tutto ciò visto che comunque sono
stato io ad informarmi che il mio servizio in origine era soppresso e la
variazione l'ho saputa in quel momento.
Email zeusgiove - ITC Verona
RISPOSTA
Una delle lacune che da sempre caratterizza il nostro orario di lavoro,
soprattutto ora che anche i compensi economici sono orientati alla saturazione
del lavoro settimanale a 36 ore, è proprio l’assenza della definizione della
prestazione minima giornaliera (è stata definita solo la prestazione minima
media mensile, anche se spesso non viene neppure rispettata nei turni perché
viene considerato come dato utile alla società per pretendere le flessibilità e
non anche al personale). Il nostro lavoro concede quindi il massimo della
flessibilità all’azienda senza ricevere alcuna reale considerazione delle
specificità sul piano normativo, veniamo utilizzati solo quando serve e le
nostre prestazioni vengono calcolate al minuto, determinando una forte
penalizzazione sul piano della quantità delle giornate solari libere dal
servizio (abbiamo sempre il numero di presenze annue più elevato, anche rispetto
agli altri turnisti) e della qualità del riposo. Veniamo considerati lavoratori
su 6 giorni quando fa comodo (esempio trattenuta sciopero calcolata su sei ore
giornaliere) e lavoratori su 5 giorni quando dovrebbero riconoscerci l’aumento
delle giornate di ferie (sic!). A causa della specificità del nostro lavoro, in
certi casi, non bastano neppure sei giorni effettivi di lavoro per fare 36 ore
settimanali. Il caso proposto nel quesito, però, manca di alcune indicazioni.
Un’utilizzazione di tale tipo appare più un atto dispettoso che un’esigenza di
servizio, condizione necessaria per imporre al lavoratore una prestazione
festiva (ved. punto 2.3 art. 24 CCNL). Non ci pare semplice dimostrare che
l’esigenza di servizio sia collegabile ad una prestazione di 2 ore (per fare
cosa?). Inoltre, non si capisce come siano state collocate le due ore
all’interno del nastro lavorativo previsto dal turno, infatti, a fronte di tali
atteggiamenti, è lecito pretendere il rispetto letterale delle norme che, nel
caso di variazione del servizio (TV.32.1/1065 del 3/8/81) prevedono che il
personale “… può essere comandato ad effettuare un servizio diverso da quello
previsto nel turno, nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato…”.
Il rispetto di tale termine può legittimamente essere inteso, non solo come
obbligo, ma anche come diritto. Il caso merita di essere segnalato con un
rapporto al titolare dell’impianto, ciò anche al fine di poter assumere, per il
futuro, comportamenti di auto tutela nel caso si ripetessero simili
atteggiamenti e poter successivamente difendersi nelle sedi opportune
dimostrando che tali atti sconfinano in veri e propri “dispetti”. Per il resto,
a differenza di quanto affermato nel quesito, non vi è alcuna penalizzazione
circa la corresponsione del compenso economico relativo all’indennità di
utilizzazione professionale per servizio di riserva (art. 34 punto 8.4) perché
tale compenso è definito per giornata di presenza e non è rapportato ad ore,
bontà loro.