Recupero festivi
QUESITO
Il giorno 06. 01. 2004 il sottoscritto ha iniziato a lavorare alle ore 14.54.
Poichè il 05. 01. 2004 ero di riposo di turno, secondo quanto previsto dalla
tabella di pagg. 38-39 della nostra agenda di Ancora in marcia (caso 2), oltre
alle ore lavorative a pagamento del 06 gennaio, dovrei aver diritto ad una
giornata di recupero poichè col festivo ho intaccato il riposo settimanale. Ho
chiesto quindi di recuperare la giornata in questione, ma in deposito mi hanno
risposto che col nuovo contratto non è più previsto e che quindi la giornata di
recupero non compete più.
Vorrei sapere se la tabella pubblicata è stata superata o invece è ancora valida
e in tal caso quindi se ho titolo al recupero della suddetta giornata. Grato
della vostra attenzione ringrazio anticipatamente.
Cesare Guarascio - R L Lecce
RISPOSTA
Riteniamo che sia stato giusto pubblicare in agenda i casi relativi al conteggio
della coda del riposo quando è abbinato ad una giornata festiva per una serie di
motivazioni che vedremo di seguito. Consigliamo tutti i macchinisti che
rientrano nei casi di coincidenza totale o parziale del proprio riposo
settimanale (intervalli o ripresa turno nella giornata seguente il riposo) con i
giorni festivi di fare richiesta di recupero per iscritto, entro i termini
previsti (90 giorni), anche se questo diritto non viene riconosciuto, perché
riteniamo sia necessario aprire un contenzioso legale e sarà quindi utile
documentare la richiesta avanzata dai diretti interessati. Il nuovo CCNL prevede
che “ove una festività coincida con la domenica o con il diverso giorno della
settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra
giornata di riposo….”. Il concetto, pur essendo stato scritto con parole diverse
dal passato, riteniamo non abbia cambiato il senso che aveva la norma nei
contratti precedenti. Il calcolo della coda del riposo è un’esigenza dovuta alla
particolarità del lavoro a dei turni, soprattutto quello del macchina e del
viaggiante, che com’è noto hanno il riposo settimanale non già definito a
giornate, bensì in ore minime (48 ore, comprensive del riposo giornaliero di 16
ore e del riposo settimanale di 32 ore) e in un monte ore annue (3538 ore).
Da questa semplice osservazione dovrebbe apparire evidente che la definizione
del riposo contenuta nel primo capoverso dell’art. 24 CCNL AF è del tutto
inadeguata a regolamentare la materia, almeno per questi settori, in quanto
entra conflitto con la definizione specifica di riposo settimanale contenuta
nell’art. 22. Ma tant’è che è bastata una frase sbagliata inserita in un
contesto del tutto particolare a generare un vero danno alla categoria che vede
così negarsi diritti sacrosanti, consacrati negli anni da leggi e contratti che
hanno sempre preso a riferimenti il calcolo della c.d. “coda del riposo” per
stabilire la coincidenza, anche parziale, del riposo con i giorni festivi. Negli
ultimi tempi pare che anche i sindacati firmatari del contratto abbiano
“scoperto” l’esistenza del problema, non sappiamo che sia solo propaganda o se
sentano veramente il dovere di fornire una loro versione sul come applicare il
contratto, di certo c’è che avrebbero dovuto prestare più attenzione al momento
in cui lo hanno scritto e firmato. Crediamo che sia comunque utile avviare
ricorsi legali a campione per recuperare una situazione davvero negativa per
tutti.