Logistica
QUESITO
Vorrei chiederle se esiste sul contratto, un luogo dove poter lasciare sia la
borsa che gli indumenti (supporto logistico ). Ha ragione Trenitalia ad
imporci di portare tutto a casa? Diversamente, come dovrei comportarmi? (Qui da
noi non esiste uno spogliatoio e lascio immaginare quante altre cose manchino).
Mario Paletta - D.L. Reggio Calabria
RISPOSTA
L'argomento proposto è di grande attualità proprio perché il problema di
adeguare le strutture logistiche non è mai stato preso in seria considerazione,
sebbene vi sia una precisa disposizione di legge (art. 40 DPR 303/56) e una di
contratto (punto 2 dell'Ari. 45 CCNLA.F.). Le norme prevedono che questi locali
(spogliatoi, docce, lavandini, ecc.) devono essere dislocati nei pressi del
luogo di lavoro. L'armadietto che deve contenere gli abiti da lavoro deve avere
caratteristiche tali da tenere separati gli indumenti personali da quelli da
lavoro. Le strutture FS sono carenti e il settore macchina è tra i più
penalizzati, ma tollera questa situazione semplicemente per evitare di
complicarsi la vita. Ciò consente all'azienda di non fissare il luogo di inizio
e di termine dell'attività lavorativa, con evidenti vantaggi nella gestione
degli orari e dei turni, soprattutto nei grandi impianti in cui spesso si inizia
e termina in luoghi diversi e distanti dal deposito. Anche se in misura diversa,
tutto il PdM è penalizzato in quanto utilizza una porzione del proprio tempo
libero per incombenze lavorative: indossare la divisa, prelevare la borsa di
viaggio e gli eventuali DPI (giubbetti alta visibilità, ecc.). A ciò si aggiunge
la complessa attività del ritiro e della lettura circolari, nonché quella di
aggiornamento delle pubblicazioni di servizio. Infine vi sono le attività di
consegna bollettini, buste, rapporti, nonché il ritiro dei P70, Ticket, ecc. I
principi generali del diritto prevedono che tali tempi debbano essere
riconosciuti lavoro. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha riconosciuto che
quando è previsto l'uso della divisa, come per i ferrovieri (art 45 CCNLA.F.), i
tempi per indossarla sono lavoro. Abbiamo notizia che in diverse località della
rete si stanno sviluppando dei contenziosi su tutte o su alcune delle
problematiche poste. Anche in relazione a quanto stabilito dal punto 2.1
dell'ari 22 CCNL si può iniziare a pensare a dei ricorsi legali condotti con
determinazione sino all'ultimo grado di giudizio.