Condotta
QUESITO
Supponiamo di effettuare due treni. Il primo da A fino ad E ed il secondo da E
fino ad A, le cui percorrenze complessive sono di 1h ciascuno (come da scheda
treno). Le fermate intermedie B, C, D in andata e ritorno prevedono una sosta
per servizio viaggiatori di 1 minuto ciascuna. E' corretto ai fini
economici dire che e' stata effettuata una condotta al netto delle soste di 1h e
54 minuti?
Macch. Francesco Crea - I.T.A. Savona
RISPOSTA
No! I limiti di condotta definiti dal CCNL al punto 2.10 dell’Art. 22 hanno solo
valore normativo, cioè, sono necessari per stabilire se un servizio di turno o
comandato sia conforme oppure no. Nel caso in esame è corretto (ma non riteniamo
che sia giusto) dire che il limite di condotta ai fini normativi sia di 1 ora e
54 minuti, pertanto conforme ai limiti previsti sia che si tratti di un servizio
a semplice che a doppio agente. Non è corretto invece affermare la stessa cosa
quando parliamo di fini economici (vedere definizione di condotta punto 2.2
dell’Art. 22) , infatti in questo caso la condotta è di 2 ore. Gli aspetti
economici controversi, legati all’indennità di utilizzazione, sono, invece, le
modalità di conteggio delle ore di lavoro e di condotta nelle stazione che
determinano le c.d. “tratte di condotta” nelle quali, a differenza di tutte le
altre, determinano la soluzione di continuità della condotta e quindi una
perdita economica per il personale, anche quando effettua uno stesso treno.
Questa vecchia disposizione non è mai stata conforme ai contratti.
QUESITO
Nel contratto di lavoro, è specificato per filo e per segno, quando puoi
abbandonare un treno. Per ipotesi, per carenze continue di personale, è presente
in servizio un solo manovratore per potere traghettare dalla stazione in rimessa
il materiale del treno, costui si trova in rimessa perché il treno che deve
garare in stazione non è ancora pronto, e si prevede che la discesa di questo
treno avverrà a cavallo del cambio orario dei manovratori. In questa situazione,
il pdm avendo portato il treno a fine corsa, quando può abbandonare il servizio?
Antonino Caracausi - Palermo
RISPOSTA
Il caso in esame non precisa alcuni elementi essenziali, cioè se il limite della
prestazione giornaliera sia stato già superato in arrivo nella stazione di
termine corsa del treno, anche se sembra intuibile. In ogni caso la situazione
prospettata non rientra nella casistica dell’abbandono treno perché il treno
stesso ha già raggiunto la stazione di termine corsa, rientra piuttosto nella
casistica che purtroppo interessa molte grandi stazioni, dove accade con una
certa frequenza che i tempi medi di stazione vengano superati per varie ragioni.
I tempi medio di stazione, come si deduce dal termine stesso, sono medi, cioè
non sono minimi o massimi, ma vengono definiti calcolando mediamente il tempo
necessario per compiere le operazioni di approntamento (in partenza) o ricovero
dei materiali (in arrivo). In realtà, per garantire la partenza in orario dei
treni, in partenza questi tempi sono leggermente maggiorati, mentre in arrivo
può accadere in molti casi che vengano superati; in altri casi può accadere di
terminare le operazioni prima del termine di questi tempi. Ovviamente, qualora
sia possibile constatare e dimostrare che i tempi medi non siano più sufficienti
per effettuare le operazioni previste dovrà essere richiesta la revisione di
tempi in questione. Nel caso in esame, dove la prestazione lavorativa sembra già
essere stata superata dal pdm in servizio, sarà possibile lasciare il servizio,
stazionando la locomotiva sul binario di ricevimento proprio perché è già stato
superato il termine della prestazione giornaliera. Ovviamente, in tal caso,
dovrà essere informato il Capo Stazione e il proprio referente trazione
situazione in atto.
In tutti gli altri casi, nell’ambito della prestazione giornaliera ordinaria,
non sarà possibile adottare questo comportamento per le stesse ragioni sopra
citate, ma soltanto porre il problema sindacalmente se il fenomeno dovesse
manifestarsi con una certa frequenza.