Circolare 25
QUESITO
Accade nel nostro impianto che uno stesso gruppo di Macchinisti i.p., assunti
nella stessa data, abbiano effettuato i corsi di formazione con tempistiche
diverse perché inseriti in due gruppi distinti. La formazione delle graduatorie
d’impianto è stata redatta collocando in ordine di priorità il gruppo che ha
effettuato per primo i corsi di formazione, cosicché accade che il punteggio
ottenuto nei corsi di formazione sia diventato ininfluente, determinando
scavalchi sia nell’attuale formazione delle graduatorie di utilizzazione M.i.p.
da secondo agente e temiamo possa avere lo stesso effetto anche in futuro per la
formazione delle graduatorie da macchinisti.
A noi non è sembrato un comportamento corretto, è possibile vi sia stato
un’errata applicazione della norma?
Pdm Roma SL (gennaio 2007)
RISPOSTA
Decisamente si tratta di una superficiale applicazione delle norme vigenti in
materia di inserimento del personale nelle graduatorie per l’inserimento nei
turni di servizio.
La Circolare 25 garantisce il giusto equilibrio tra anzianità e punteggio di
merito. Per sessione d’esame si intende, nel caso di concorsi interni, la data
del verbale con il quale si concludono le corse di prova del personale
appartenente al personale che ha partecipato allo stesso concorso interno o
interpellanza che sia, nel caso, invece, di personale assunto dall’esterno (come
nel nostro caso) la data da prendere a riferimento è quella di assunzione, alla
quale si aggiungono 48 mesi stimati in maniera convenzionale per la formazione a
macchinista.
Il personale assunto nell’ambito di uno stesso bando, quindi, deve essere
inserito nelle graduatorie d’impianto con la stessa data e la graduatoria sarà
determinato dal merito, cioè, dai punteggi d’esame ottenuti nelle varie fasi
della formazione.
Nel caso in esame si applica la Circolare TV 11.1/25.1 del 16.7.1985, che
regolamenta appunto la formazione delle graduatorie dei macchinisti i.p.
(secondi agenti) e dei macchinisti che hanno terminato l’iter della formazione
professionale.
Nel caso in esame, si tratta evidentemente di un errata applicazione della norma
sulla quale è necessario intervenire prontamente, interessando i delegati RSU.
QUESITO
Nello stabilimento Cargo di Genova, a Febbraio 2005, è stata redatta una nuova
graduatoria per l'assegnazione in turno del PdM (circolare 25).
Da tale graduatoria si evince che alcuni colleghi macchinisti, assunti a suo
tempo con il contratto di formazione lavoro sono balzati in avanti di numerose
posizioni, scavalcando tutti i Mip assunti in loro precedenza. Alla mia
richiesta di chiarimenti mi veniva risposto (in modo informale) che tale
situazione deriva dal fatto che è stata applicata in modo letterale il decreto
di assunzione a macchinista con contratto di formazione.
Tale decreto prevederebbe che per il calcolo di anzianità nel profilo di
macchinista bisogna fare riferimento alla data di assunzione (per i nostri
colleghi ottobre 87) e non alla avvenuta corsa di prova così come da precedente
graduatoria. Cosa prevede la circolare 25 in proposito?
E' giusta questa interpretazione?
Edoardo Di Giovanni Cargo Genova Rivarolo
RISPOSTA
I criteri per la formazione della graduatoria d'impianto sono indicati nella
Circolare 25 e nelle successive circolari applicative, emanate per regolamentare
le posizioni dei macchinisti assunti dall'esterno, dei macchinisti provenienti
dal Genio Ferrovieri e dei macchinisti provenienti da accertamento professionale
interno. Non abbiamo notizia di variazioni recenti. A questo proposito va
sottolineato il fatto che il CCNL 96/99 (punto 4 ari. 37) aveva affrontato
specificamente la situazione dei lavoratori in CFL, riconoscendo come anzianità
valida ai fini dell'inserimento in turno anche il periodo di lavoro prestato
prima della definita assunzione a tempo indeterminato; sarebbe paradossale,
però, se nella pratica applicazione di questo sacrosanto riconoscimento
insorgessero nuove ingiustizie come quella che sembra descritta nel quesito.
Nel caso in esame si tratta di personale assunto dall'esterno tramite concorso
(da una parte) e tramite contratto di formazione lavoro (dall'altra parte): in
entrambi questi casi non è la data della corsa di prova che farà da riferimento
per determinare la "sessione d'esame", bensì la data del Decreto di assunzione
alla quale andranno aggiunti i 48 mesi previsti. Questo meccanismo si è reso
necessario proprio per evitare scavalchi in quanto il vecchio criterio (sessione
d'esami) era discriminante, perché nei vari impianti l'avvio alla corsa prova
veniva accelerato o meno in funzione delle esigenze di macchinisti abilitati.
Nel quesito non viene precisato come abbia operato la dirigenza dell'impianto,
perché non pare possibile che lo scavalco lamentato possa essere determinato da
una corretta applicazione delle norme che sono state attuate proprio con lo
scopo di evitare tali fenomeni. L'unica spiegazione plausibile rispetto a quanto
rappresentati potrebbe rilevarsi in una individuazione del Decreto di assunzione
molto anticipato rispetto alla effettiva assunzione . In tale evenienza, occorre
che venga "interpretato " il significato di "decreto di assunzione", in quanto,
in origine, le assunzioni avvenivano per decreto (adesso non è più cosi).
Occorre quindi una interpretazione corretta del significato di "decreto " di
assunzione, in modo da seguire criteri equi ed il più possibile omogenei.