Completamento corsa
QUESITO
Nei casi di un doppio servizio comandato ed accettato superiore alla prestazione
7, 8 o 10 ore, quanto spetta il cc? Esempio inizio servizio 10.15 - condotta
treno 2387 andata - condotta treno 2390 - condotta 2399 ritorno (16.22- fine
primo servizio) - 1630 inizio secondo servizio condotta treno 2400 andata -
condotta treno 2409 ritorno fine servizio 22.40. I servizi fatti ad agente
unico.
Gianluca Lombardi - gennaio 2007
RISPOSTA
Sulla base delle norme che regolano il vigente CCNL, il servizio in questione è
illegittimo, non può essere comandato e tanto meno potrebbe essere accettato.
Infatti il punto 2.4.3 del CCNL FS, relativo alla riutilizzazione del P.d.m.,
esclude che si possano allacciare due giornate di turno senza che sia stato
fruito un intervallo minimo di almeno Il ore. Inoltre, un servizio di 12 ore e
25 minuti ha una durata abnorme e pericolosa, aggravata dal fatto che viene
eseguito ad agente unico.
Infine, il servizio è illegittimo perchè la durata complessiva è tale da
travalicare anche i limiti giornalieri di 10 ore stabiliti dalla legge.
L'impostazione del CCNL vigente aveva inteso disincentivare il ricorso a doppi
giri, altamente pericolosi anche per la tutela della sicurezza della
circolazione, come anche il recente disastro di Avio si è incaricato di
confermare.
Anche le norme sui completamenti corsa erano state superate e solo in un secondo
tempo sono state ripristinate con l'obiettivo di limitare l'abbandonabilità dei
treni in caso di ritardo e di superamento in condotta dei limiti stabiliti dal
CCNL (2 ore + 1 ore rispetto al termine programmato della prestazione, oppure 1
ore oltre il limite massimo giornaliero della prestazione), ma in nessun caso si
contempla il pagamento dei premi in oggetto nei casi di servizi in deroga. Per
questa ragione, nel caso in esame, non vi sono le premesse normative necessarie
per l'attribuzione del premio in questione.
QUESITO
Ho effettuato un servizio in A/R programmato diurno, con una prestazione di 9
ore 55’ che iniziava alle ore 14,35 e terminava alle ore 23,30. A causa del
ritardo del treno ho impegnato per 10 minuti la fascia notturna che ha fatto
scendere la prestazione lavorativa alla settima ora. Chiedo di sapere se ho
maturato il diritto al completamento corsa e, in caso contrario, quale sarebbe
stata la condizione necessario per averne titolo.
Gioacchino Cipriano - ITP Palermo
RISPOSTA
Il caso in esame rientra tra quelli definiti di notte probabile. La materia,
com’è noto, ha generato qualche incertezza nella prima fase di applicazione del
contratto, a causa di interessi piuttosto evidenti della società, sebbene fosse
molto chiaro che solo le prestazioni diurne, espressamente nel periodo 5 – 24,
potevano avere la durata sino a dieci. A seguito di numerosi casi di abbandono
treno determinati proprio dal sopraggiungere della notte che hanno mandato in
crisi soprattutto il traffico merci, più soggetto a ritardi rispetto all’orario
prescritto, l’azienda ripristinò unilateralmente il premio per completamento
corsa ed emanò una circolare interpretativa delle norme contrattuali
assolutamente priva di fondamento, poi riveduta a seguito dell’accordo del 20
ottobre 2003. Con quell’accordo vennero precisate le modalità per il termine del
lavoro nei casi delle notti probabili, non senza incorrere in contraddizione.
Infatti, da un lato si afferma una cosa ovvia, cioè che per effetto dell’intacco
del periodo notturno la prestazione scende a 7 ore, ma che per lasciare il
servizio occorre attendere, se richiesto dal DCT, fino all’una. Anche le norme
sul completamento corsa contengono alcune contraddizioni che denotano una certa
incompetenza, oppure una volontà di ingenerare confusione tra il personale per
l’esigibilità dei propri diritti. Infatti, nel nostro caso, per effetto
dell’intacco notturno, la prestazione massima giornaliera di 7 ore viene
superata alle ore 21,35 e il termine del servizio viene maturato alle ore 22,30,
pertanto, una volta che il ritardo determina l’intacco del periodo notturno, le
condizioni richieste dalla circolare per ottenere il CC nel caso in esame ci
sono tutte: il personale presta servizio su di un treno che viaggia in ritardo;
ha effettuato il servizio sino a termine corsa non avvalendosi della facoltà di
abbandonare il servizio; ha superato la prestazione massima giornaliera quando
ancora era in servizio di condotta. In realtà, in molti impianti non viene
riconosciuto il completamento corsa perché alcuni CD riferiscono il termine del
servizio all’una di notte, ignorando che la previsione di portare a destinazione
il treno sino all’una di notte è un’ora in più che si aggiunge, “qualora
richiesto” dal DCT per portare il treno a termine corsa e non il limite della
prestazione giornaliera come riportato negli esempi allegati alla circolare del
20 settembre 2003, con la quale sono state emanate disposizioni sui CC. Il
contenzioso è diventato piuttosto ampio e sarebbe necessario almeno un ulteriore
intervento chiarificatore da parte dell’Impresa, anche se temiamo che, dato i
precedenti, possa aggiungersi altra confusione alla tanta che già si è generata.